Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui
uffici domicilia  in  Roma,  alla  Via  dei  Portoghesi  n.  12  (fax
0696514000 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); 
    contro la Regione autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (c.f.
80002270074), in persona del presidente  pro  tempore,  con  sede  in
Aosta, Piazza Deffeyes, n. 1; 
    per  la  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  degli
articoli 5, commi 9 e 10, e 18 della  legge  della  Regione  autonoma
Valle d'Aosta/Vallee  d'Aoste  22  dicembre  2021,  n.  35,  recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
della  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  (Legge   di
stabilita' regionale per il  triennio  2022/2024).  Modificazioni  di
leggi regionali» pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste n. 67, del  30  dicembre  2021,
edizione  straordinaria,  giusta  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri assunta nella seduta del giorno 23 febbraio 2022. 
    1. - La legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
22 dicembre 2021, n. 35, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio  annuale  e  pluriennale  della   Regione   Autonoma   Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste (Legge di stabilita' regionale per il triennio
2022/2024). Modificazioni di leggi regionali», contiene, tra l'altro,
all'art. 5, «Disposizioni  in  materia  di  assunzioni  nel  comparto
pubblico regionale»; per quanto di interesse  ai  fini  del  presente
ricorso, i commi 9 e 10 di tale articolo stabiliscono quanto segue: 
        «... 
        9.  La  validita'  della  graduatoria  del  concorso  bandito
dall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato
di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021,  e'
prorogata al 31 dicembre 2022. 
        10. Al comma 7 dell'art. 3 della legge regionale 21  dicembre
2020,  n.  12  (Legge  di  stabilita'  regionale  per   il   triennio
2021/2023), le parole: "entro il 31 dicembre  2021"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2022"». 
    A sua volta l'art. 18 della predetta legge regionale,  intitolato
«Indennita'   di   attrattivita'   regionale»,   reca   le   seguenti
disposizioni: 
        «1.  Al  fine  di  garantire   l'erogazione   dei   LEA,   in
considerazione  del  permanere  della  grave  carenza  di   personale
sanitario, nell'ambito della potesta' legislativa  regionale  di  cui
all'art. 2, comma primo, lettera a), della  legge  costituzionale  26
febbraio  1948,  n.  4  (Statuto  speciale  per  la  Valle  d'Aosta),
dell'autofinanziamento  del  Sistema  sanitario  regionale   di   cui
all'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza  pubblica),  e  di  quanto  stabilito
dall'art. 3, comma 12, lettera a), del decreto legislativo 29  aprile
1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di  partecipazione  al  costo
delle prestazioni sanitarie e del regime  delle  esenzioni,  a  norma
dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449),  la
Regione adotta le  misure  di  attrattivita'  del  Sistema  sanitario
regionale di cui al presente articolo. 
        2.  Al  personale  della  dirigenza  medica  e  al  personale
infermieristico, titolari di contratto di lavoro subordinato a  tempo
indeterminato e pieno con  l'Azienda  USL  della  Valle  d'Aosta,  e'
attribuita,  in  via  sperimentale,  per   il   triennio   2022/2024,
un'indennita'  di  attrattivita'  regionale  che,  nelle  more  della
contrattazione integrativa aziendale che dovra' mantenere  fermi  gli
importi fissati dal  presente  comma  e  prescindere  dalle  funzioni
svolte dai beneficiari, integra, a far data dal 1° gennaio  2022,  il
trattamento   economico    nella    misura    mensile    determinata,
rispettivamente, in euro 800 ed euro 350 lordo busta. 
        3.  L'onere  complessivo  derivante   dall'applicazione   del
presente articolo e' determinato per il triennio 2022/2024  in  annui
euro 9.300.000, di cui annui euro 4.942.080 per  il  personale  della
dirigenza  medica  e  annui   euro   4.357.920   per   il   personale
infermieristico,   e   il    suo    finanziamento    e'    ricompreso
nell'autorizzazione prevista per i LEA di cui all'art. 17,  comma  3,
lettera d). 
        4.  Al  termine  di  ciascun  anno  del  triennio  2022/2024,
l'assessore regionale competente in materia di  sanita',  sulla  base
delle informazioni e dei dati trasmessi dall'Azienda USL, informa  la
Giunta regionale e la commissione consiliare competente degli effetti
derivanti  dall'applicazione  del  presente  articolo   sul   Sistema
sanitario regionale, al fine di valutarne l'efficacia e  assumere  le
conseguenti determinazioni in ordine alla conferma  o  alla  modifica
della presente disciplina.». 
    2. - Con deliberazione assunta nella seduta del 23 febbraio  2022
il  Consiglio  dei  ministri  ha  deciso  di  impugnare  le  predette
disposizioni, le quali, pertanto, vengono censurate per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
I - Illegittimita' dell'art. 5, commi 9 e 10, legge  regionale  Valle
d'Aosta  n.  35  del  2021,  per  violazione   dell'art.   97   della
Costituzione. 
    3. - L'art. 5, comma 9, della legge regionale in esame proroga al
31 dicembre 2022 la validita' della graduatoria del concorso  bandito
dall'Amministrazione regionale per l'assunzione a tempo indeterminato
di centralinisti dell'emergenza, in scadenza al 31 dicembre 2021. 
    Il comma 10 dello stesso articolo,  invece,  modifica  l'art.  3,
comma 7, della legge regionale n. 12/2020, relativo alle  graduatorie
di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale  n.  21/2016.  Tali
graduatorie sono utilizzate, a scorrimento, ai fini dell'assunzione a
tempo indeterminato, nell'organico del Corpo  valdostano  dei  vigili
del fuoco, dei soggetti idonei ammessi alla partecipazione  ai  corsi
di cui agli articoli 42 e 46 della  legge  regionale  n.  37/2009,  a
condizione che - ed e' questa la novella introdotta dal  comma  10  -
l'ammissione avvenga entro il 31 dicembre 2022, in luogo del  termine
previgente fissato al 31 dicembre 2021. 
    4. - Il tema del  prolungamento  dell'efficacia  temporale  delle
graduatorie,   nell'ambito   della   valutazione   delle   competenze
legislative di Stato e regioni e dei limiti in cui su di  esso  opera
il potere legislativo degli enti territoriali, e' stato ripetutamente
esaminato  dalla   giurisprudenza,   anche   recente,   della   Corte
costituzionale, la quale ha, in sintesi, affermato che: 
        la regolamentazione delle graduatorie di procedure  selettive
pubbliche rientra nella disciplina dell'accesso al pubblico  impiego,
la quale, collocandosi in un momento antecedente a quello del sorgere
del rapporto di lavoro - in particolare, nella fase che attiene  alle
procedure per l'accesso al lavoro pubblico  regionale  -  riguarda  i
profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego  pubblico  regionale
ed e', percio', riconducibile, alla competenza legislativa  residuale
regionale in materia di ordinamento e  organizzazione  amministrativa
delle regioni - in particolare, di organizzazione del personale -- ai
sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 241/2018, punti
4 e 5 del  Considerato  in  diritto,  n.  77/2020,  punto  4.3.1  del
Considerato in diritto; n. 126/2020, punto  5.1  del  Considerato  in
diritto; n. 273/2020,  punto  4.1  del  Considerato  in  diritto;  n.
58/2021, p. 5.2.1 del Considerato in diritto), applicabile anche alle
regioni a  statuto  speciale  e  alle  province  autonome,  ai  sensi
dell'art. 10, comma 1, legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in
quanto  prevede  forme  di  autonomia  piu'  ampie  di  quelle   gia'
attribuite dai rispettivi statuti (sentenze n.  241/2018,  ibid.,  n.
77/2020, ibid.; n. 273/2020, ibid.; n. 58/2021, ibid.); 
        la  previsione  di  limiti  temporali  di   efficacia   delle
graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego nella
pubblica amministrazione e' diretta a evitare che,  rendendo  lontana
la selezione che vi ha  dato  luogo,  si  pregiudichi  l'esigenza  di
aggiornamento  professionale  di  quanti   accedono   agli   impieghi
pubblici, resa oggi ancor piu' pressante dalle frequenti  innovazioni
normative  che  impongono  la  modifica  delle  stesse  modalita'  di
selezione dei candidati  a  tali  impieghi  e  costituisce,  percio',
espressione  di  una  ratio  intimamente  correlata  con   i   canoni
costituzionali    del    buon    andamento    e    dell'imparzialita'
dell'amministrazione,  desumibili  dagli  articoli  3  e   97   della
Costituzione (sentenze  n.  241/2018,  punto  6  del  Considerato  in
diritto; n. 77/2020, ibid.); 
        la  sussistenza  di  una  violazione  dei   suddetti   canoni
nell'esercizio della competenza legislativa residuale  delle  regioni
deve  essere  verificata  avendo  riguardo  alle  peculiarita'  della
normativa regionale in  materia  di  accesso  all'impiego,  alle  sue
finalita' e al complessivo contesto  in  cui  essa  si  colloca,  non
costituendo  sintomo  di  tale  violazione  ogni  difformita'   della
disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato,  come,
ad esempio, la mera difformita'  della  durata  dell'efficacia  delle
graduatorie delle procedure selettive bandite dall'ente  territoriale
o da enti che ad esso fanno capo, rispetto agli omologhi  termini  di
durata stabiliti dalla legislazione statale  (sentenze  n.  241/2018,
ibid.; n. 126/2020, punto 7.2 del Considerato in diritto); 
        tuttavia,   proprio   in   applicazione   dei   principi   di
imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione,  lo  scorrimento
delle  graduatorie  ancora  valide  resta  comunque  assoggettato   a
limitazioni, che valgono a renderlo compatibile con questi ultimi; in
particolare «il canone di imparzialita' consente  di  ricorrere  allo
scorrimento delle graduatorie, nel rigoroso rispetto  dell'ordine  di
merito, solo quando vi sia un'integrale corrispondenza tra il profilo
e la qualifica professionale del posto che si intende coprire, da  un
lato, e, dall'altro, il profilo e la categoria  professionale  per  i
quali si e' bandito il concorso poi concluso con l'approvazione delle
graduatorie. Non vi e' scorrimento per posti di nuova  istituzione  o
frutto di trasformazione, per evitare rimodulazioni dell'organico  in
potenziale contrasto con i principi di imparzialita' prescritti dalla
Costituzione.  Il  buon  andamento,  per  altro  verso,  preclude  di
scorrere le graduatorie, quando sia mutato il contenuto professionale
delle mansioni tipiche del profilo che si intende acquisire o quando,
per il tempo trascorso o per le modifiche sostanziali  nel  frattempo
introdotte nelle prove di esame e nei requisiti di partecipazione dei
concorrenti, la graduatoria gia' approvata cessi di rispecchiare  una
valutazione  attendibile  dell'idoneita'  dei  concorrenti  e   della
qualificazione professionale  necessaria  per  ricoprire  l'incarico»
(sentenza n. 126/2020, p. 7.4, sottolineature aggiunte); 
        inoltre - analizzando,  nel  quadro  delineato  dai  suddetti
canoni costituzionali, la stessa normativa statale in materia, che, a
seguito della recente evoluzione legislativa (art. 1, commi 300 e  da
360 a 365,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145),  ha  dettato
disposizioni piu' stringenti, definendo precisi limiti  temporali  di
efficacia delle graduatorie (oggi definitivamente ridotti a due  anni
dalla  data  di  approvazione,  ex  art.  35,  comma  5-ter,  decreto
legislativo n. 165/2001, come  modificato  dall'art.  1,  comma  149,
legge n. 160/2019) e ridimensionandone lo  scorrimento  -  la  Corte,
dopo  avere  ribadito  il  principio  affermato  nella  sentenza   n.
241/2018, proprio con riguardo a norme della  Regione  Valle  d'Aosta
concernenti la stessa materia, secondo cui «la  discrezionalita'  del
legislatore regionale non  dovrebbe  spingersi  fino  a  pregiudicare
l'urgenza pressante dell'aggiornamento  professionale»,  ha  rilevato
che «la scelta  operata  dal  legislatore  statale,  per  quanto  non
vincolante nei confronti delle regioni, segnala  esigenze  rilevanti,
volte a garantire il buon  andamento  dell'amministrazione.  Un  tale
impulso dovrebbe riverberarsi anche sulle regioni, quando  esercitano
la propria competenza, con l'ispirarsi ai principi dell'imparzialita'
e del buon andamento. Tali principi funzionano come limiti anche  per
il  legislatore  regionale  speciale  e  ...  vanno  individuati   in
un'oculata  gestione  delle  graduatorie,  secondo   i   criteri   di
trasparenza ed efficienza che la legge statale  sta  progressivamente
enucleando» (sentenza n. 77/2020,  punto  4.3.1  del  Considerato  in
diritto, sottolineature aggiunte). 
    5. - Sulla  base  dei  principi  enucleati  dalla  giurisprudenza
costituzionale, le disposizioni contenute nei commi 9 e 10  dell'art.
5 della legge regionale n. 35/2021 appaiono, innanzi  tutto,  violare
l'art. 97 Cost.,  poiche'  prolungano  ulteriormente  l'efficacia  di
graduatorie gia' in precedenza prorogate  dal  legislatore  regionale
oltre gli originari termini di vigenza, a considerevole  distanza  di
tempo dalla loro approvazione  e  dallo  svolgimento  delle  relative
procedure di assunzione. 
    6. - In particolare, la proroga disposta dal comma 9 riguarda una
graduatoria avente efficacia triennale, presumibilmente approvata nel
2017 in relazione a una procedura bandita nel  2016,  gia'  prorogata
fino al 31 dicembre 2021. Inoltre la disposizione di cui al comma  10
dell'art.  5,  consente,  in  sostanza,  il  perdurante  utilizzo,  a
scorrimento,  delle  graduatorie,  la  cui  vigenza  era  gia'  stata
mantenuta ferma dall'art. 1, comma 1, secondo  periodo,  della  legge
regionale n.  21/2016  «fino  al  completamento  delle  procedure  di
assunzione a tempo indeterminato negli organici del Corpo  valdostano
dei  vigili  del  fuoco  degli  idonei  ammessi,  nei  limiti   della
programmazione del fabbisogno di personale  per  l'anno  2018",  alla
partecipazione a specifici corsi, perseguendo tale obiettivo mediante
la proroga della data entro la quale l'ammissione ai  predetti  corsi
sarebbe potuta avvenire,  in  virtu'  dell'art.  3,  comma  7,  legge
regionale  n.  12/2020,  il  quale  aveva,  a  sua  volta,  di  fatto
consentito  una  ulteriore  proroga   dell'efficacia   delle   stesse
graduatorie. 
    Tale  vigenza  appare  peraltro  differire  da  quella  stabilita
dall'art. 1, comma 1, primo periodo, della stessa legge regionale  n.
21/2016, che aveva gia' prorogato al 31 dicembre 2018 l'efficacia  di
graduatorie di procedure selettive  pubbliche  bandite  da  strutture
dell'amministrazione  regionale,  da  enti  pubblici  non   economici
dipendenti dalla regione,  dagli  enti  locali  e  dalle  loro  forme
associative. 
    Si sottolinea, dunque, come la vigenza delle graduatorie  di  cui
all'art. 1, comma 1, secondo periodo della legge regionale n. 21/2016
ai fini delle assunzioni del personale individuato dall'art. 3, comma
7 della legge regionale n. 12/2020, appaia vincolata  alla  selezione
di idonei ammessi  ai  corsi  nei  limiti  della  programmazione  del
fabbisogno di personale per  l'anno  2018.  Tali  condizioni  destano
evidenti perplessita' applicative, aggravate dalla definizione di  un
nuovo termine per l'ammissione al corso. 
    7. - In definitiva, e in ogni caso, entrambe le  norme  impugnate
con  il  presente  motivo  di  ricorso  dispongono  un  prolungamento
eccessivo delle predette  graduatorie  (di  entita'  ben  diversa  da
quella ritenuta congrua dalla Corte in altri casi -  v.  sentenze  n.
241/2018  e  n.  126/2020),  tale  da  compromettere  certamente   la
perdurante  attendibilita'  della  valutazione   dell'idoneita'   dei
concorrenti  e  della  qualificazione  professionale  necessaria  per
ricoprire l'incarico, che la giurisprudenza della Corte ritiene debba
sussistere,  affinche'  la  scelta  del  legislatore   regionale   di
ricorrere allo scorrimento delle graduatorie risulti compatibile  con
i principi di imparzialita' e  buon  andamento  dell'amministrazione,
desumibili dall'art. 97 della Costituzione. 
    Il contrasto delle disposizioni  predette  con  la  citata  norma
costituzionale risulta, inoltre, ancora piu' evidente se  raffrontato
ai ristretti limiti di efficacia delle  graduatorie,  fissati  ormai,
come si e' visto, a regime, dalla legislazione statale,  in  ossequio
alla scelta di conferire nuova centralita' al concorso pubblico, gia'
rilevata  dalla  sentenza  n.  5/2020,   nonche'   all'obiettivo   di
accelerare le procedure di assunzione  di  personale  nella  pubblica
amministrazione,  garantendo  l'attualita'  dei  requisiti   per   la
selezione dello stesso, in  termini  di  qualificazione  culturale  e
professionale. Finalita', queste ultime, che, e' appena  il  caso  di
precisare, vengono in rilevo, ai fini della presente impugnativa, non
gia'  in  quanto  contenute   in   norme   direttamente   applicabili
all'ordinamento delle regioni, ma  in  quanto  indicative  di  quelle
esigenze   rilevanti,   volte   a   garantire   il   buon   andamento
dell'amministrazione,  in  conformita'  a  principi  «che  la  stessa
normativa statale puo' contribuire a enucleare e definire»  (sentenza
n. 126/2020) e alle quali la stessa Corte, nella citata  sentenza  n.
77/2020,  ha  invitato  il  legislatore   regionale   a   conformarsi
nell'esercizio della propria discrezionalita'. 
    Infine, per concludere sul punto e a  definitiva  conferma  della
fondatezza del rilievo di illegittimita' costituzionale  delle  norme
in esame contenuto nel presente motivo, si evidenzia anche  che,  nel
caso di specie, non  appaiono  sussistere,  ne'  si  ravvisano  nella
legislazione regionale di riferimento,  neanche  particolari  ragioni
atte giustificare  il  suddetto  prolungamento,  in  quanto  volte  a
garantire sotto altro profilo il buon andamento  dell'amministrazione
regionale,  analoghe  a  quelle  ravvisate  in   altri   casi   dalla
giurisprudenza della Corte (sentenza n. 241/2018 e n.  126/2020)  con
riguardo alla materia in esame. 
II - Illegittimita' costituzionale dell'art. 5, commi 9 e  10,  legge
regionale Valle d'Aosta n. 35 del 2021, per violazione dell'art. 117,
secondo comma, lettera l), della Costituzione, dell'art.  2,  lettere
a) e b),  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  4  (Statuto
speciale della Valle d'Aosta) e dell'art. 97 della Costituzione sotto
altro profilo. 
    8. - Un'ulteriore profilo di  illegittimita'  delle  disposizioni
regionali in esame deve, altresi', individuarsi nell'effetto negativo
che il prolungamento, oltre ogni ragionevole  misura,  dell'efficacia
delle graduatorie in esse  contemplate  determina  sul  regime  della
mobilita' tra pubbliche amministrazioni. 
    Al riguardo si evidenzia che l'art. 3, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2021, n. 113, ha consentito al personale assunto dagli enti locali  e
dalle regioni di fruire, senza vincoli di autorizzazione, della  piu'
ampia  mobilita'  verso  le  pubbliche  amministrazioni,  modificando
all'uopo l'art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001. 
    E' evidente, dunque, che tale disposizione, la quale  costituisce
pacificamente espressione della  competenza  legislativa  statale  in
materia di ordinamento civile, ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. (ex multis, sentenze n.  324/2010  e  n.  68/2011),
renda necessario il massimo livello di omogeneita' delle procedure di
reclutamento  del  personale,   che   deve   avvenire   entro   tempi
ragionevolmente brevi rispetto al momento in cui e' stata  svolta  la
selezione, affinche' la stessa risponda  ai  requisiti  previsti  dal
quadro ordinamentale di riferimento. 
    Infatti, ove si  ammettesse  che  l'accesso  alla  mobilita'  sia
consentito anche a personale selezionato secondo criteri difformi  da
quelli attualmente vigenti, come  si  e'  visto,  nella  legislazione
statale, in particolare senza garantire una verifica  dell'attualita'
della competenza culturale  e  professionale,  equivalente  a  quelle
assicurate da queste ultime, in virtu' del ricorso a un prolungamento
eccessivo delle graduatorie concorsuali, si finirebbe,  all'evidenza,
col  pregiudicare  anche  l'omogeneita'  delle  posizioni  funzionali
assegnate al personale dell'amministrazione a seguito delle procedure
di mobilita'. 
    I predetti commi  9  e  10  dell'art.  5  in  esame  si  pongono,
pertanto, anche in contrasto con il citato art. 117,  secondo  comma,
lettera l), della Costituzione, nonche' con le disposizioni contenute
nell'art. 2, lettere a) e  b)  dello  Statuto  speciale  della  Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  4,
eccedendo dalla competenza legislativa della regione ed  operando  in
materia riservata alla competenza del legislatore statale in  materia
di ordinamento civile, in quanto incidenti sul regime delle procedure
di mobilita' del personale della pubblica amministrazione. 
    La predetta disomogeneita' compromette, inoltre, per  gli  stessi
motivi, anche il buon andamento  dell'amministrazione,  determinando,
anche  sotto  tale  diverso   profilo,   l'ulteriore   illegittimita'
costituzionale delle norme in  esame,  per  violazione  dell'art.  97
della Costituzione. 
III - Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  18  legge  regionale
Valle d'Aosta n. 35 del 2021, per  violazione  dell'art.  117,  primo
comma, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione  e
dell'art. 2, legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  4  (Statuto
speciale della Valle d'Aosta) 
    9. - L'art. 18 della legge regionale n. 35/2021 introduce, in via
sperimentale,  per  il  triennio   2022/2024,   una   indennita'   di
attrattivita' regionale per il personale della dirigenza medica e  il
personale  infermieristico,   titolari   di   contratto   di   lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno  con  l'Azienda  USL  della
Valle d'Aosta. 
    Tale indennita' integra, a far  data  dal  1°  gennaio  2022,  il
trattamento   economico    nella    misura    mensile    determinata,
rispettivamente, in euro 800 e 350 lordo busta. La misura  interviene
nelle more  della  contrattazione  integrativa  aziendale  che,  come
specificamente disposto dal comma 2 dell'articolo  in  esame,  dovra'
mantenere fermi gli importi  fissati  e  prescindere  dalle  funzioni
svolte dai beneficiari. 
    Le  disposizioni  contenute  nel  predetto  articolo   risultano,
complessivamente, in contrasto con quanto stabilito dagli articoli 40
e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal  momento  che
derogano  al  principio   della   contrattazione   collettiva   nella
determinazione  del  trattamento  economico  di  una   circostanziata
categoria di personale pubblico  e  pertanto  violano,  sotto  questo
profilo, l'art. 117, secondo comma, lettera l),  della  Costituzione,
che  riserva  al  legislatore  statale  la  materia  dell'ordinamento
civile,  eccedendo,  altresi',  dalla  competenza  legislativa  della
Regione Valle d'Aosta, in violazione dell'art. 1, lettere  a)  e  b),
dello Statuto speciale. 
    10. - Si evidenzia, inoltre,  che  le  disposizioni  del  decreto
legislativo  n.  165/2001  costituiscono,  secondo  quanto  stabilito
dall'art. 1, comma 3, principi fondamentali ai  sensi  dell'art.  117
della Costituzione e rappresentano anche per  le  regioni  a  statuto
speciale  norme  fondamentali  di  riforma  economica-sociale   della
Repubblica, imponendosi, in quanto tali, al rispetto del  legislatore
della Regione autonoma. 
    Pertanto l'art. 18 in esame  risulta  ulteriormente  illegittimo,
per tale aspetto, per violazione dell'art. 117, primo e terzo  comma,
Cost. e dell'art. 2 dello Statuto speciale, in  relazione  ai  citati
articoli 40 e 45 decreto legislativo n. 165/2001. 
    11. - E' appena il caso di rilevare, peraltro, che la fattispecie
in esame e' chiaramente  diversa  da  quella  esaminata  dalla  Corte
costituzionale  nella  sentenza  n.  5/2022,  allorche'  ha  ritenuto
costituzionalmente legittimo  l'art.  14  della  legge  regionale  n.
8/2020  della  stessa  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta,  in  quanto
espressione  di  competenze  statutarie  attinenti  alla   dimensione
organizzativa della Regione stessa e degli enti locali. 
    Il citato art. 14, legge regionale n. 8/2020 prevedeva,  infatti,
l'attribuzione fino al 31 dicembre 2020 di  «un'indennita'  sanitaria
valdostana» ai medici di medicina generale e ai  pediatri  di  libera
scelta  convenzionati  con  l'Azienda  sanitaria,   allo   scopo   di
rafforzare  l'offerta  sanitaria  nel  territorio   «necessaria   per
fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e le sue conseguenze». 
    Si trattava, dunque, di una situazione  eccezionale,  determinata
dalla pandemia, nel contesto delle misure  organizzative  adottate  a
tal  fine  e,  per  tale  motivo,   la   Corte,   ha   ritenuto   che
l'eccezionalita' delle circostanze  per  far  fronte  alle  quali  la
suddetta  norma  era  stata  adottata,  rilevasse   ai   fini   della
valutazione delle disposizioni impugnate, per cui queste  ultime,  in
tale prospettiva, dovessero ricondursi alla dimensione  organizzativa
della Regione e non alla materia dell'ordinamento civile. 
    Inoltre,  il  comma  2  del  ridetto  art.  14   aveva   comunque
valorizzato il ruolo della contrattazione collettiva.  poiche'  aveva
demandato  alla  concertazione  con   le   organizzazioni   sindacali
l'individuazione del  personale  destinatario  dell'indennita'  e  la
quantificazione della  stessa:  previsione,  quest'ultima,  presa  in
considerazione dalla Consulta nella sentenza citata. 
    Al contrario, l'indennita'  di  cui  all'art.  18,  impugnato  in
questa sede, e' stata invece introdotta  dalla  Regione  autonoma  al
dichiarato  scopo  di  garantire  l'erogazione  dei   LEA,   in   via
sperimentale, per il  triennio  2022/2024,  a  favore  del  personale
sanitario  medico  e   infermieristico   operante   nel   territorio,
fissandone altresi'  gli  importi  pro-capite  mensili,  determinati,
rispettivamente, in euro 800 ed euro 350 lordo busta. In questo caso,
pertanto,  l'indennita'   non   appare   connessa   alla   situazione
contingente ed eccezionale dell'emergenza sanitaria e, dunque, non si
riconduce in alcun modo a misure organizzative della Regione,  ma  si
presenta come misura introdotta per essere potenzialmente destinata a
diventare «strutturale», presumibilmente in base  agli  effetti  che,
nel periodo 2022/2024, avra'  prodotto  nell'incrementare  l'organico
del personale sanitario nel territorio. 
    Il comma 4 dell'art. 18 stabilisce, infatti, che, al  termine  di
ciascun anno del triennio 2022/2024, l'assessore regionale competente
in materia di sanita', sulla  base  delle  informazioni  e  dei  dati
trasmessi  dall'Azienda  USL,  informi  la  Giunta  regionale  e   la
commissione   consiliare   competente   degli    effetti    derivanti
dall'applicazione della misura sul Sistema sanitario  regionale,  «al
fine   di   valutarne   l'efficacia   e   assumere   le   conseguenti
determinazioni in ordine alla conferma o alla modifica». 
    Si evidenzia, altresi', che la disposizione in  parola  determina
anche gli  importi  dell'indennita',  sostituendosi  totalmente  alla
contrattazione collettiva, contrariamente a quanto disposto dall'art.
14 della legge regionale n. 8/2020. 
    12. - Anche alla luce di tali considerazioni risultano, pertanto,
confermate le censure di illegittimita' costituzionale formulate  nel
presente ricorso avverso la norma regionale in questione.